Art. 8.
(Misure pubbliche di sostegno alle persone che si prostituiscono o decidono di cessare l'attività).

      1. Le regioni e gli enti locali, in coordinamento con le associazioni o con i rappresentanti di chi esercita la prostituzione, le associazioni del privato sociale che si occupano di prostituzione, e dove necessario anche in collaborazione con le associazioni di categoria, adottano misure dirette a prestare aiuto alle persone che intendono cessare l'esercizio della prostituzione, attraverso iniziative di assistenza, di protezione sociale e di sostegno idoneo al loro reinserimento sociale.
      2. Le regioni, con le predette modalità, promuovono altresì interventi di formazione degli operatori pubblici o privati, nonché delle Forze dell'ordine, d'intesa con i comandi regionali, che operano a contatto con la prostituzione, in modo che sia sempre garantito il rispetto della dignità delle persone che esercitano la prostituzione e che siano loro fornite informazioni corrette e aggiornate sulla prevenzione e sulla cura delle malattie sessualmente trasmissibili. Gli interventi sono promossi dalle regioni mediante l'utilizzo in rete di servizi sociali, del lavoro e sanitari.

 

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      3. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali, il Ministro della solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, determina annualmente la quota da riservare agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché all'istituzione e al funzionamento delle commissioni provinciali previste all'articolo 7.